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Registro corrispettivi per e-commerce: aspetti fiscali e normativi

Come ben noto, la regolare tenuta della contabilità è un obbligo previsto dalla legge per tutti coloro che sono titolari di una partita IVA. A cambiare sono – semmai – le modalità con cui viene svolta tale attività, che subiscono le influenze di quanto il legislatore ha previsto per forma giuridica dell’impresa adottata, fatturato, regime di contabilità e altro ancora.

Dinanzi a questo scenario piuttosto complesso, per fortuna lo stesso legislatore fiscale ha riconosciuto alcune utili semplificazioni per quei soggetti che svolgono la propria attività in e-commerce.

In particolare, per i soggetti titolari di e-commerce che effettuano operazioni nei confronti di consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, non vi è alcun obbligo di certificazione dei corrispettivi di vendita. Ovvero, in termini più pratici, non vi è alcuna necessità di rilasciare fattura o scontrino fiscale, bensì sarà sufficiente, per l’impresa operante in commercio elettronico, annotare l’operazione nel registro dei corrispettivi.

Ad ogni modo, per poter affrontare con maggiore consapevolezza questo tema, è bene compiere un passo in avanti e suddividere l’esposizione del nostro focus odierno inquadrando separatamente le ipotesi di attività di e-commerce diretto e di e-commerce indiretto.

Registro corrispettivi per l’e-commerce diretto

Cominciamo dall’e-commerce diretto, ovvero da quell’insieme di transazioni che avvengono interamente online e in cui l’oggetto dell’acquisto da parte del consumatore è un bene immateriale, ovvero un “prodotto” che non necessita di alcun supporto fisico per essere trasferito: si tratta, sostanzialmente, dei file che possono essere scaricati dalla rete (video, e-book, ecc.) su un drive di proprietà dell’acquirente.

Ebbene, nel commercio elettronico diretto la rilevanza territoriale dell’attività fa ricadere l’operazione nel Paese del committente e, pertanto, l’IVA sarà qui applicata. Non rileverà, a questo fine, il luogo in cui è presente il soggetto fornitore. Dunque, per quanto concerne l’Italia, le prestazioni di commercio elettronico diretto sono imponibili IVA nel nostro Paese se il committente è domiciliato nel territorio del nostro Stato.

Per quanto poi concerne la certificazione dei corrispettivi, nell’e-commerce diretto tale operazione è obbligatoria solo ed esclusivamente per le operazioni che sono realizzate nei confronti di committenti soggetti passivi, senza alcuna rilevanza del fatto che il committente sia un operatore economico residente in Italia o meno. Nelle ipotesi di committente operatore economico, diventa obbligatoria l’emissione della fattura elettronica.

Per quanto invece riguarda la certificazione dei corrispettivi per le operazioni di commercio elettronico diretto verso privati consumatori, non vi è alcun obbligo di emissione della fattura, a meno che la stessa non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione.

I corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto, nelle ipotesi di commercio elettronico diretto verso soggetti privati consumatori devono comunque essere annotati nel Registro dei Corrispettivi di vendita, con imputazione da realizzarsi entro e non oltre il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con riferimento al giorno di effettuazione stessa.

Registro corrispettivi per l’e-commerce indiretto

E per quanto concerne l’e-commerce indiretto? Definiamo innanzitutto il commercio elettronico indiretto come l’insieme di quelle operazioni in cui la cessione del bene e la conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfezionano per via telematica, ma la consegna fisica del bene avviene con i canali tradizionali. In tal senso, la cessione di beni nel commercio elettronico indiretto è assimilabile alla vendita per corrispondenza, con conseguente applicazione della relativa disciplina in materia di IVA.

In dettaglio, le operazioni di commercio elettronico indiretto diventano territorialmente rilevanti nel Paese del soggetto committente, così previsto per le operazioni di commercio elettronico diretto che sopra abbiamo avuto modo di discutere in brevità. Non vi è inoltre alcuna distinzione tra operazione effettuata con committente soggetto passivo IVA o privato consumatore.

Passando alla certificazione dei corrispettivi, nell’e-commerce indiretto questa operazione diventa obbligatoria solamente per le operazioni effettuate nei confronti di committenti soggetti passivi, sia residenti che non residenti. In tale scenario diviene obbligatoria l’emissione della fattura.

Per le operazioni compiute nei confronti di un privato consumatore, nell’e-commerce indiretto si applica la stessa disciplina delle vendite per corrispondenza. Dunque, salvo che la fattura non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione, non vi è alcun obbligo di emissione della stessa. Non vi è nemmeno obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, considerato che opera l’esonero ex articolo 2, lettera oo), del DPR n. 696/1996.

Evidentemente, i corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi di imposta sul valore aggiunto dovranno comunque essere annotati nel Registro dei corrispettivi di vendita entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione.

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Il Registro dei corrispettivi nel commercio elettronico

Chiarito quanto sopra, e posto che i contribuenti che effettuano attività di e-commerce indiretto non hanno alcun obbligo di gestire i corrispettivi telematici (come disposto dal decreto D.M. MEF del 10 maggio 2019),  rimane invece la necessità di dar seguito agli adempimenti fiscali sui corrispettivi giornalieri, che dovranno essere annotati sull’apposito registro.

Si rammenta, a tal punto, che l’obbligo della tenuta di questo registro viene meno per i contribuenti che trasmettono i corrispettivi telematici, ma anche in questo scenario è bene sottolineare che l’esonero riguarda solo le vendite effettuate per corrispondenza.

Se dunque la stessa impresa opera contemporaneamente sia mediante vendite online che attraverso vendite in un proprio negozio aperto al pubblico, allora i corrispettivi da vendite effettuate nel locale dovranno essere certificati con documento commerciale, e quindi trasmessi telematicamente. Sul registro dei corrispettivi giornaliero andranno invece annotati solamente i corrispettivi che derivano dalle vendite effettuate per corrispondenza.

L’annotazione andrà effettuata avendo cura di:

  • rispettare la numerazione progressiva delle pagine;
  • contrassegnare la copertina del registro indicando denominazione, codice fiscale, partita IVA e indirizzo della società;
  • indicare nella prima pagina il mese a cui ci stiamo riferendo;
  • per ogni giornata, indicare l’incasso complessivo comprensivo IVA, distinto per aliquota;
  • indicare in una colonna apposita l’ammontare complessivo giornaliero delle operazioni non imponibili ed esenti;
  • nella parte inferiore indicare il totale delle operazioni di tutto il mese.

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